STATUTO

Deliberato dall’Assemblea straordinaria A.E.Me.F. il 24 Marzo 2017

Art. 1  Associazione professionale

1.- E’ modificata in Associazione professionale, senza fini di lucro, la “Associazione Europea Mediatori Familiari” (in breve: A.E.Me.F.), con sede in Roma registrata inizialmente  presso l’ufficio delle Entrate di Roma in data 07.02.2003, serie 3 al n. 1153)  che, dall’approvazione del presente Statuto, opererà ai sensi e per gli effetti  della Legge n° 4 del 14 Gennaio 2013.

2.- A seguito della pubblicazione avvenuta il 30 Agosto 2016 da parte della “Commissione tecnica Attività professionali non regolamentate dell’U.N.I.” della norma nazionale UNI 11644: 2016” in relazione alla figura del Mediatore familiare, sono stati definiti, in modo adeguato ed univoco, i riferimenti della figura professionale del Mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da Enti pubblici e/o privati; al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza, nell’incontrare Mediatori familiari  dotati di adeguata professionalità.

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

3.- L’adeguamento alla  norma  denominata  UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, è ritenuta formazione di base essenziale per essere iscritti nel Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F..

4.- L’Associazione ha sede in Roma,  in Via Cesare Beccaria n°88, 00196 Roma int.1. La sede legale, in ambito nazionale, dell’Associazione viene periodicamente individuata unitamente alla nomina del Presidente da parte del Comitato Direttivo Nazionale e risulta inoltre dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.

5.- L’Associazione non ha scopo di lucro, non discrimina  tra appartenenze di genere: religiose, politiche ed etniche.

6.- Il marchio  dell’Associazione Europea Mediatori Familiari è  (marchio della Comunità Europea registrato fino all’anno 2023  con il n°  563102.

Art.2 – Sede e organizzazione

L’associazione Europea Mediatori Familiari si articola in: una Sede Nazionale e tre sedi territoriali denominate: “Macroregioni”:

  1. Macroregione Italia NORD che comprende le seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta,Liguria,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Friuli-Venezia Giulia,Veneto, Emilia Romagna.
  2. Macroregione Italia CENTRO: che comprende le seguenti regioni: Lazio, Abruzzo,Molise,Marche,Umbria,Toscana.
  3. Macroregione Italia SUD: che comprende le seguenti regioni: Puglia, Campania,Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna.

La Sede Nazionale e le Macroregioni sono Enti non economici, senza fine di lucro, a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Le Macroregioni distinte territorialmente, pur dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, fanno incondizionatamente riferimento ai principi del presente Statuto cui le stesse aderiscono e ne seguono le indicazioni operative sul territorio di competenza.

Ulteriori sedi territoriali  possono essere riconosciute dalla A.E.Me.F. in Italia e nel territorio dell’Unione Europea per perseguire gli scopi previsti dal presente statuto.

Art 3 –Definizione dell’attività professionale del “Mediatore familiare”

Il “Mediatore familiare” è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione scientifici differenziati che interviene, quale figura terza, nel percorso di aiuto alla famiglia prima, durante e dopo la separazione o il divorzio o la cessazione della convivenza o dell’unione, a qualsiasi titolo costituita, in completa autonomia dall’ambiente giudiziario, per raggiungere accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’educazione dei minori, nonché tutti gli aspetti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale e tutto ciò che concerne la divisione dei beni, l’assegno di mantenimento al coniuge debole ed ai figli, la residenza principale dei figli e l’assegnazione della casa coniugale e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione, divorzio e di coppie non coniugate, con esplicito riferimento all’attività negoziale.

Nell’ambito dell’attività negoziale, il Mediatore familiare, se richiesto, può avviare anche percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al raggiungimento di accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il nucleo familiare.

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti all’Associazione  sono strettamente tenuti al segreto professionale.

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Art. 4 – Finalità e scopi dell’Associazione professionale

L’Associazione promuove e coordina, senza rappresentanza esclusiva, l’attività professionale dei Mediatori familiari indica gli obiettivi, i percorsi specifici del processo formativo specifico che caratterizza l’associazione nel rispetto del Regolamento che contempla il codice deontologico, i criteri per l’accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l’iscrizione al Registro dei professionisti, della formazione permanente, il procedimento disciplinare e tutto quanto attiene all’esercizio della professione.

  • L’Associazione professionale A.E.Me.F. promuove e determina le attività formative/didattiche secondo la norma U.N.I. 11644:2016  nell’ambito del proprio orientamento scientifico pluralistico integrato  in Mediazione Familiare. Promuove inoltre convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della professione secondo il proprio orientamento.
  • Intrattiene rapporti di collaborazione con le altre Associazioni di categoria, gli ordini professionali, le Università pubbliche o private,  le altre associazioni finalizzate a scopi sociali, i singoli, Enti o altre Autorità in Italia e nella Unione Europea, che si occupano più in generale della tutela della persona, della famiglia e dei minori;
  • Istituisce un “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.”, con diverse categorie ed eventuali diverse specializzazioni, per offrire la migliore assistenza e garanzia di professionalità e competenza  agli utenti.
  • Il Regolamento per l’iscrizione al “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.” sarà deliberato dal Consiglio Nazionale Direttivo e verrà reso di pubblico dominio attraverso il web, sul sito ufficiale della Associazione.

L’Associazione promuove inoltre forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino utente , presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai soci iscritti al Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.”

L’Associazione può compiere tutti gli atti e le attività, anche non espressamente previsti dallo Statuto, che risultino necessarie o anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi, compresa quella di associarsi ad  istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguano analoghe finalità.

L’Associazione Europea Mediatori Familiari si attiene strettamente al proprio “Codice di etica e deontologia professionale del Mediatore familiare ”, che raccoglie l’insieme dei principi e delle norme etiche  che costituiscono le linee guida per l’attività professionale dei Mediatori familiari  iscritti all’Associazione.

L’attività istituzionale è rivolta esclusivamente ai soci ed è conforme a quanto previsto dall’art. 148 del “Testo Unico delle imposte sui redditi”

Art. 5– Durata dell’Associazione professionale.

La durata dell’ A.E.Me.F. è stabilita fino al 3 dicembre 2.050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

Art. 6 – Entrate e Patrimonio

La Sede Nazionale e le Macroregioni hanno un proprio patrimonio distinto, costituito dalle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione dei rispettivi Consigli Direttivi.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative versate dagli associati delle diverse categorie di soci;
  2. contributo sulle  quote associative versate alle Macroregioni dai soci;
  3. diritti di segreteria per la iscrizione ai relativi Registri Nazionali;
  4. contributi straordinari versati dai soci;
  5. donazioni dei soci;
  6. sovvenzioni e contributi provenienti da privati, da Enti privati o Pubblici nazionali e dalla U.E.;
  7. contributi derivanti da attività di promozione realizzati dalla Sede nazionale e/o dalle sedi periferiche.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. contributi di ogni genere da chiunque provenienti, destinati espressamente a incrementare il patrimonio o con riserva di destinazione speciale;
  2. somme accantonate fin quando non siano erogate;
  3. beni mobili o immobili acquisiti.

E’ vietato distribuire ai soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, salvo che ciò sia disposto per legge.

Alla fine di ogni esercizio i Consigli direttivi  delle Macroregioni  e quello Nazionale hanno l’obbligo di redigere distinti rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, che dovranno essere sottoposti alle rispettive Assemblee dei Soci per l’approvazione entro 120 giorni dal termine dell’esercizio. Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Durata dell’esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della sede nazionale dell’A.E.Me.F., in coordinamento con quello delle Macroregioni, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7-Tutela del consumatore

L’Associazione pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

Nei casi in cui autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osserva anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il rappresentante legale dell’associazione professionale nazionale o quello della Macroregione nel proprio territorio di competenza garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e pubblicate nel sito web. ufficiale.

L’associazione, anche mediante pubblicazione sul sito web, permette la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

  1. a) atto costitutivo e statuto;
  2. b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  3. c) struttura organizzativa dell’associazione sia in ambito nazionale che territoriale;
  4. d) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale;
  5. e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sia in ambito nazionale che territoriale;
  6. f) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  7. g) assenza di scopo di lucro;
  8. h) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  9. i) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  10. l) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
  11. m) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per i consumatori.

Ulteriori forme di garanzia a tutela dell’utente

Tutti gli iscritti all’Associazione  sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell’associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale e del sito web dell’ente.

Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della part II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 8– SOCI: CATEGORIE

Si può far parte dell’Associazione professionale  in qualità di:

  • Soci Fondatori
  • Soci Formatori
  • Soci Professionisti
  • Soci in Formazione
  • Soci Onorari

Possono diventare Soci professionisti, formatori, in formazione, onorari le persone fisiche che abbiano i titoli previsti dall’art 3, previa verifica da parte del Consiglio Nazionale direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi

Detta qualifica ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata,ogni anno, per un corrispondente periodo.

Il professionista iscritto all’associazione professionale  che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

È fatto divieto inoltre a chi detiene cariche associative nell’associazione di iscriversi in altre associazioni di mediatori familiari che si riferiscano a regole e principi in esplicito contrasto con le regole e i principi dell’Associazione Europea Mediatori  Familiari.

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori le persone fisiche che riconoscendosi nell’attività professionale individuata al precedente art 3 abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione Europea Mediatori Familiari fin dalla data della sua fondazione.

SOCI FORMATORI

Sono soci formatori le persone fisiche che :

  1. sono in possesso della qualifica di Mediatore familiare pluralistico integrato( già A.E.Me.F.)
  2. a seguito di formale domanda al Presidente Nazionale, abbiano ricevuto l’assenso per l’inizio del percorso formativo didattico presso un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dall’associazione;
  3. abbiano accompagnato come tutor per tutta la sua durata almeno un corso completo di mediazione familiare  e abbiano svolto almeno 30 ore di insegnamento effettivo, in affiancamento ad un formatore  dell’Associazione;
  4. abbiano effettuato almeno 20 ore di supervisione, individualmente o in gruppo, con un formatore dell’Associazione;
  5. abbiano partecipato alle giornate di autoformazione per formatori programmate dall’Associazione, sede nazionale o dalle Macroregioni;
  6. abbiano svolto una tesi finale;
  7. dimostrino di essere in grado di organizzare ed esporre una lezione su di un argomento assegnato dalla Commissione esaminatrice, composta da tre soci formatori nominati dal Presidente ed abbiano ottenuto il parere favorevole della Commissione Didattica.

I soci formatori sono inoltre tenuti a partecipare alle giornate di autoformazione per formatori, programmate dalla Commissione Didattica Nazionale.

Le giornate di autoformazione sono così organizzate:

– nell’anno in cui si svolge il Congresso Nazionale viene organizzata una giornata di autoformazione da ciascuna delle Macroregioni nel territorio di competenza, ad anni alterni, in modo che in un anno tale giornata si svolga nella Macroregione del Nord, in quello successivo nella Macroregione del Centro e in quello successivo ancora nella Macroregione del Sud.;

– nell’anno in cui non vi è il Congresso Nazionale vengono organizzate due giornate di autoformazione, una a carattere nazionale organizzata dalla Commissione Didattica Nazionale ed una organizzata da una delle tre   Macroregioni nel territorio di competenza.

– Le giornate di autoformazione delle Macroregioni sono effettuate, sempre ad anni alterni, in modo che in un anno tale giornata si svolga nella Macroregione del Nord, in quello successivo nella Macroregione del Centro e in quello successivo ancora nella Macroregione del Sud.;

Per quanto concerne i crediti formativi, essi sono stabiliti  dal Consiglio Nazionale Direttivo.

L’assenza del socio Formatore dall’attività di autoformazione per un biennio è condizione di decadenza dalla qualifica di socio formatore, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 12 del presente statuto;

SOCI PROFESSIONISTI

Possono essere iscritti nel “Registro dei Mediatori familiari professionisti A.E.Me.F.” coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Avere completato il training formativo di mediazione familiare pluralistica integrata presso un Ente o Istituto di formazione riconosciuto dall’Associazione;
  2. aver superato, con esito positivo, l’esame, da sostenere al termine del percorso formativo biennale pluralistico integrato A.E.Me.F presso un Istituto/ centro di formazione riconosciuti dall’A.E.Me.F. ed aver superato il prescritto esame per essere iscritto al Registro dei Mediatori Familiari Professionisti A.E.Me.F.
  3. aver superato il prescritto esame per essere iscritto al Registro dei Mediatori Familiari Professionisti A.E.Me.F.
  4. Siano in possesso di una polizza sui rischi professionali.

Per mantenere la qualità di socio professionista è necessario mantenere un costante aggiornamento.

SOCI IN FORMAZIONE

Possono essere iscritti come soci in formazione tutti coloro:

  1. che sono iscritti ai corsi di Mediazione Familiare presso i Centri di Formazione riconosciuti dall’Associazione Europea Mediatori Familiari ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali;
  2. coloro che, provenienti da altre scuole di formazione, abbiano necessità di seguire un corso integrativo per completare la formazione pluralistica integrata A.E.Me.F..

SOCI ONORARI

In apposita sezione del Registro dei Soci sono inseriti i soci onorari. Studiosi e professionisti, italiani e stranieri, che si siano distinti con atti e iniziative di particolare interesse a favore dell’Associazione. I soci onorari devono essere proposti da almeno tre membri del Comitato Direttivo.

Il Consiglio Nazionale Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quote associative per ciascuna qualifica di appartenenza e le rende  di pubblico dominio attraverso il web, sul sito ufficiale dell’A.E.Me.F..

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa alla loro qualifica di appartenenza hanno diritto a:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. accedere alle cariche associative;
  3. partecipare all’Assemblea con diritto ciascuno di esprimere un solo  voto;

Art.9-  Modalità per l’iscrizione al “Registro dei Mediatori familiari

            Professionisti A.E.Me.F

Potranno iscriversi al Registro dei mediatori professionisti A.E.Me.F. coloro che siano in possesso di un Diploma di Laurea triennale in discipline giuridiche, psicologiche, umanistiche, sociali, pedagogiche, sociologiche, sanitarie, ed equipollenti come da Tabella M.I.U.R., e titoli accademici secondo nuovo e vecchio ordinamento o titoli equipollenti ottenuti all’estero e  che abbiano effettuato un  percorso formativo biennale per Mediatore Familiare secondo la norma U.N.I. 11644:2016 presso un Centro/Istituto riconosciuto dall’A.E.Me.F..

Possono anche iscriversi all’Associazione professionale anche coloro che dimostrino e siano in grado di documentare un apprendimento non formale ma dimostrino una adeguata esperienza professionale ,almeno quinquennale, nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.

Le esperienze professionali devono essere documentate e comprovate.

L’iscrizione al Registro avverrà dopo l’effettuazione di un esame-colloquio di ammissione.

Art. 10 . Formazione permanente degli iscritti 

Per formazione professionale continua/permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.

Per autoformazione dei Soci formatori si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmato a fini di implementare le proprie competenze didattiche.

L’aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione).

I soci professionisti e i soci formatori sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Art. 11– SOCI: diritti e doveri

Gli  aspiranti soci professionisti dovranno presentare una richiesta formale di ammissione al Consiglio Nazionale Direttivo che decide insindacabilmente sulla base della documentazione presentata.

Tutti i soci sono tenuti a osservare lo Statuto ed il “Codice etico e deontologico .” e dare la propria collaborazione per la realizzazione degli scopi e delle finalità dell’ Associazione, secondo la categoria di appartenenza.

Ciascun socio  è obbligato  al pagamento della quota associativa per la propria categoria, stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale  Direttivo per le diverse categorie di soci.

I soci che al conseguimento del biennio di formazione di base in mediazione familiare” desiderano iscriversi al Registro Nazionale mediatori familiari professionisti A.E.Me.F dovranno essere in possesso di un’assicurazione contro i rischi professionali, pagare la quota prevista per la loro categoria  di appartenenza  impegnandosi al termine di un triennio di attività di documentare l’avvenuto effettivo aggiornamento professionale di 100 ore,di cui almeno 50 ore presso i Centri di formazione riconosciuti dall’Associazione Europea Mediazione Familiare.

Chiunque dei soci che svolga la professione deve inoltre contraddistinguere la propria attività, in ogni documento  scritto o rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento al numero di iscrizione all’Associazione e alla indicazione della denominazione della Associazione di appartenenza  quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.

L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della part II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 12 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni o per esclusione.

Le dimissioni sono comunicate al Consiglio Nazionale Direttivo che ne valuta le motivazioni e, se accettate, vengono comunicate per iscritto all’interessato e hanno effetto immediato.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale  direttivo:

  1. per violazione delle regole statutarie o per atteggiamenti gravi che comportino discredito per l’Associazione.
  2. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il mese di  febbraio dell’anno   cui la quota si  riferisce; in questo caso la sanzione per la cancellazione come socio sarà regolamentata dall’apposito regolamento.

Per quanto riguarda l’esclusione di cui al punto “1“ Il consiglio direttivo comunicherà all’interessato i motivi che possono  determinare l’esclusione  e dopo un tempo massimo di 10 giorni entro il quale l’interessato è chiamato a fornire le sue  giustificazioni in relazione agli addebiti contestati, Il Consiglio direttivo assumerà il provvedimento di esclusione comunicandolo all’interessato/a.

Avverso al provvedimento di esclusione per i motivi enunciati, il socio può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri che giudicherà insindacabilmente.

Art. 13- Organi statutari nazionali  dell’Associazione

  • Assemblea Nazionale
  • IL Consiglio Direttivo nazionale ( Presidente, V. Presidente,Tesoriere)
  • La Commissione per la Didattica e la ricerca
  • Commissione per l’etica e la deontologia
  • Collegio dei Probiviri
  • Il Revisore Unico

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo Nazionale  può però attribuire compensi o rimborsi spese ai soci che siano incaricati di specifiche funzioni o incombenze per la funzionalità dell’associazione o per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 14– Assemblea Nazionale

L’Assemblea nazionale possono partecipare  i Soci Fondatori, Formatori e professionisti iscritti ai rispettivi Registri ed i Presidenti delle Macroregioni in rappresentanza dei soci iscritti residenti nei territori di competenza delle Macroregioni.

Ciascuno dei  partecipanti all’Assemblea  può essere portatore di delega di non più di tre soci per la partecipazione ai lavori assembleari.

L’Assemblea Nazionale  è convocata dal Presidente Nazionale , almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto  consuntivo e preventivo.

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.

L’Assemblea ordinaria  è convocata mediante avviso, affisso presso la sede sociale ed inviato agli associati della sede centrale e ai Presidenti delle Macroregioni tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione affinché ne possano informare i residenti nel  territorio delle Macroregioni.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e in seconda convocazione, in altro giorno, qualunque sia il numero degli associati.

Il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria ove ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in Assemblea  o su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale  con convocazione da inviarsi almeno venti giorni prima della riunione con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria.

La convocazione con i punti all’ordine del giorno viene affissa all’Albo presso la sede Nazionale, con la documentazione e gli allegati relativi agli argomenti che dovranno essere trattati. La stessa documentazione sarà inviata tempestivamente alle Macroregioni.

Ogni socio ne può prendere visione e chiedere spiegazioni.

L’Assemblea delibera su qualsiasi questione che non sia, dal presente statuto, attribuita agli altri organi dell’Associazione.

L’Assemblea elegge, secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

  • Consiglio Direttivo Nazionale
  • Commissione per la Didattica e la Ricerca
  • Commissione per la deontologia e disciplina
  • Collegio dei Probiviri
  • Revisore Unico

I verbali delle Assemblee sono raccolti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario eletti in Assemblea e conservati presso la sede  Associazione.

Art. 15 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è costituito: da otto soci scelti tra i soci professionisti Mediatori familiari e/o Formatori A.E.Me.F.

In seno al Consiglio Direttivo Nazionale  sono eletti : Il Presidente nazionale,il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Fanno altresì parte, di diritto, del Consiglio Direttivo Nazionale i tre Presidenti delle Macro-Regioni.

1.- Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Nazionale Direttivo è eletto, a maggioranza, dai sette membri eletti nel Consiglio Direttivo nazionale dall’Assemblea straordinaria. Il   Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio e il potere di firma per tutto ciò che occorre al funzionamento dell’Associazione  per perseguire i fini statutari.

Il Presidente  può delegare, in parte,i propri poteri e  la firma sociale al Vice-Presidente;

Per lo svolgimento di attività specialistiche o consulenze specifiche utili e necessarie al perseguimento dei fini statutari  il Presidente può avvalersi della collaborazione e del supporto di terzi  da lui stesso  individuati, che siano in possesso di specifiche professionalità;

Per l’apertura di conti correnti bancari , postali, per operazioni finanziarie o apertura di sedi periferiche dell’Associazione il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ne determina limiti e poteri.

Il Presidente, in caso di necessità, potrà assumere provvedimenti di urgenza, da ratificarsi, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva.

2.- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o su delega specifica di quest’ultimo per  determinati aspetti dell’organizzazione.

3.- Il Tesoriere  ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

In caso di assenza di un consigliere, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive nell’anno, alle riunioni del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto.

In caso di decadenza, morte, dimissioni o impedimento definitivo di un consigliere, il Consiglio lo sostituisce per cooptazione con un altro socio che durerà in carica fino al termine del mandato.

Qualora vengano a mancare cinque consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale  si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l’Assemblea per indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre:

attua le deliberazioni dell’Assemblea, e pone in essere ogni iniziativa utile a raggiungere i fini statutari, definisce il programma annuale di attività dell’Associazione, conferisce incarichi e autorizza  eventuali  rimborsi spese, determina annualmente le quote associative per le diverse categorie di soci, delibera sull’ammissione o esclusione dei soci stessi,  redige e propone all’Assemblea modifiche al presente Statuto, propone annualmente all’Assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione per l’approvazione.

E’ competenza inoltre del Consiglio Direttivo Nazionale predisporre ed approvare:

Il “Regolamento delle norme transitorie per l’iscrizione nei Registro di competenza dei soci

A.E.Me.F.” valutando la formazione, le competenze e le attività svolte entro l’anno antecedente alla data di approvazione del presente statuto; il “Regolamento per le sedi territoriali regionali”, il “Regolamento per l’iscrizione al Registro dei Professionisti  Mediatori familiari A.E.Me.F.”, il “Regolamento per la Deontologia e la Disciplina”; il “Regolamento per l’iscrizione dei Centri/Istituti riconosciuti dall’A.E.Me.F. nel relativo Registro e ogni altro Regolamento necessario per il perseguimento dei fini statutari.

I Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, i cui corsi di formazione sono già riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto sono automaticamente inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare previo parere del Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Il Consiglio  Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente,che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, mediante posta elettronica e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno sei  membri.

Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza semplice. Uno dei membri funge da Segretario e cura la regolare tenuta dei verbali.

Art. 16 – Commissione per la Didattica e la ricerca

E’ composta da 8 soci  nominati dall’Assemblea che eleggono, tra loro, un Coordinatore, e da professionisti con comprovata esperienza nel campo della ricerca.

La Commissione per la Didattica e la ricerca ha il compito di:

– adeguare i programmi di base per i corsi di formazione dei soci secondo la norma U.N.I 11644.;

– definire le norme transitorie per l’iscrizione nei Registri di competenza dei soci A.E.Me.F. per valutare la formazione, le competenze e le attività svolte entro un anno antecedentemente alla data di approvazione del presente statuto  sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;

– elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle sedi regionali i programmi per la formazione permanente e la tabella di accreditamento dei crediti formativi;

– proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.

– suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori familiari riconosciuti dall’Associazione;

– elaborare la politica  scientifica dell’Associazione, proponendo i necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.

Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

– convocare e dirigere le riunioni;

– presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, le proposte e/o i pareri della Commissione per la Didattica e la Ricerca.

Esprime il parere sui Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, i cui corsi di formazione sono già riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto e  sono automaticamente inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare.

La Commissione per la didattica e la ricerca formula il proprio parere consultivo sulle attività delle Macroregioni, le quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca, autonomamente.

Art. 17 – Commissione per la deontologia e la disciplina

La Commissione per la deontologia e la disciplina   è composta da tre soci nominati  dall’Assemblea ed ha il compito di:

  • eleggere un coordinatore;esprimere pareri per il Comitato Nazionale Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché su violazione di norme civilistiche, per violazione delle regole statutarie o per atteggiamenti gravi che comportino discredito per l’Associazione.
  • Verificare i conflitti di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
  • esaminare ed esprimere il proprio parere al Comitato Nazionale Direttivo circa i reclami degli utenti.

La Commissione per la Deontologia e la Disciplina delibera anche sulle questioni sottoposte dalle Macroregioni le quali non possono istituire Commissioni per la Deontologia e la disciplina, autonomamente.

Art.18  – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci  professionisti A.E.Me.F., eletti dall’Assemblea, che nominano tra loro, un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri  giudica insindacabilmente sui reclami degli associati, avverso il provvedimento di esclusione, previsto all’Art. 12 del presente Statuto e su eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci.

Art. 19 – Il Revisore  Unico

E’ eletto dall’Assemblea e deve essere necessariamente iscritto nel Registro di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con quello di Consigliere dell’Associazione.

Per la durata in carica, la rieleggibilità vale quanto stabilito per i membri del Consiglio nazionale Direttivo.

Il Revisore Unico  verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri contabili formulando apposita relazione da sottoporre all’Assemblea.

Verifica anche il rendiconto annuale presentato dalle Macroregioni.

II Revisore può  partecipare  alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale ma  senza diritto di voto.

Art. 20 –Presidente onorario

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di “Presidente Onorario dell’A.E.Me.F.” a persona/e che abbia acquisito particolare benemerenze nei confronti dell’Associazione contribuendo grandemente alla sua diffusione e alla crescita del livello di professionalità.

Art. 21 – Durata delle cariche

I soci eletti agli organi statutari durano in carica quattro  anni e sono rieleggibili,

Art. 22 – Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione  è deliberato dall’Assemblea,  su proposta del Consiglio Nazionale Direttivo,  adottata con la maggioranza  dei due terzi dell’Assemblea che provvede a nominare un liquidatore scelto anche tra persone estranee all’A.E.Me.F., determinandone  i poteri.

Il liquidatore avrà ogni potere necessario per realizzare l’attivo patrimoniale ed estinguere il passivo.

Il Patrimonio residuo, al termine della liquidazione, sarà devoluto dall’Assemblea ad uno o più Enti che perseguono una finalità simile a quella della Associazione, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diverse disposizioni di legge.

In nessun caso, in nessuna forma, in nessuna misura il patrimonio attivo residuato dalla liquidazione potrà essere ripartito tra gli associati.